Luglio 16, 2024

INCOSTITUZIONALITA’ LEGGE REGIONE PIEMONTE 7/2022: Corte Costituzionale, Sentenza n. 119/2024. LE CENSURE E LE CONSEGUENZE. (I parte).

by sasti in Senza categoria

Con la recente Sentenza n. 119 del 04.07.2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni della Legge della Regione Piemonte 31.05.2022 n. 7 poiché in contrasto con le norme emanate dal Legislatore nazionale.

 La decisione della Consulta

All’esito di un ragionamento complesso ed articolato, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili o infondate ed in parte estinte alcune delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; tuttavia, ha accolto alcune censure, dichiarando pertanto l’illegittimità delle relative disposizioni della L. R. n. 7/2022.

I. DIVIETO DI PREMIALITA’ VOLUMETRICHE PER IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

Innanzitutto, la Consulta ha dichiarato censurabile la previsione di cui all’art. 5 della L. R. Piemonte n. 7/2022 nella parte in cui il legislatore regionale ha consentito gli interventi previsti dal secondo piano casa anche per immobili abusivi condonati, ritenendo ciò in contrasto con l’art. 5, comma 10, del D.L. n. 70/2011. Tale norma, nella misura in cui prevede che gli interventi di razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio non possano riferirsi ad edifici abusivi, non deve essere considerata soltanto una disposizione di riforma economico-sociale fondamentale, bensì un principio di governo del territorio, da cui discende la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost..

Il legislatore regionale avrebbe consentito, al contrario, gli interventi previsti nel secondo piano casa anche rispetto a immobili abusivi condonati. Partendo dalla distinzione essenziale tra “condono” e “titolo in sanatoria”, la Consulta ha evidenziato il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, derivante dalla scelta del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative.

II. LA VALENZA DEL PRINCIPIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La seconda dichiarazione di incostituzionalità ha investito l’art. 7 della L. R. Piemonte n. 7/2022 (nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della L. R. Piemonte n. 16/2018), poiché tale disposizione ha consentito di superare sia i parametri edilizi ed urbanistici previsti da strumenti urbanistici attraverso interventi predeterminati in generale e in astratto, sia la densità fondiaria stabilita dal D.M. n. 1444/1968. Tali previsioni risultano lesive dell’art. 117, comma 3, Cost., nonché dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale secondo la quale una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, emanata nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio, deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato.

E’ stato al riguardo sottolineato che l’art. 41 quinquies della Legge n. 1150 del 1942 afferma un principio di inderogabilità, rispetto alla stessa attività di pianificazione, dei limiti «di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o a parcheggi», che – in attuazione di tale previsione – sono stati fissati con il D.M. n. 1444 del 1968.

La disposizione menzionata identifica il senso del principio di pianificazione “nell’esigenza di una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto» (sentenza n. 17 del 2023), esigenza «funzionale all’ordinato sviluppo del territorio» (sentenza n. 19 del 2023)”. In tale contesto, la normativa regionale si riferisce a deroghe di tale rilievo che, se autorizzate in via di automatismo, inficiano l’essenza e la funzione stessa del principio di pianificazione.

Le previsioni generale e astratte (di cui al citato art. 7 della L. R. Piemonte n. 7/2022) che consentono l’aumento volumetrico e il superamento di parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici si pongono, inoltre, secondo la Corte, in evidente contrasto con l’art. 14, comma 1 bis, T.U. Edilizia secondo cui il permesso di costruire in deroga può rilasciato solo previa verifica in concreto affidata alla «deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento» (nonché nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 1444 del 1968).

III. LIMITI AL RECUPERO DEI SOTTOTETTI

La Consulta, inoltre, ha dichiarato incostituzionale l’art. 8 della stessa Legge regionale nella parte in cui ha disposto che per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della medesima il sottotetto fosse recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione.

Tale previsione risulta in contrasto con l’art. 3 Cost. poiché la previsione dell’indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri, è irragionevole. Inoltre, la norma contrasta con l’art. 117, comma 3, Cost. nella parte in cui è prevista la possibilità di recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti.

Anche in questo la Consulta attribuisce rilievo al principio di pianificazione del territorio e del rispetto degli standard urbanistici desumibile dall’art. 14 T.U. Edilizia, in quanto la normativa regionale in esame prevede una deroga generalizzata agli strumenti urbanistici al fine di consentire il recupero dei sottotetti esistenti, così ledendo la competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, comma 3, Cost..

In relazione al rispetto degli standard igienico-sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975 la Corte Costituzionale non ha ritenuto invece fondate le censure di incostituzionalità, in considerazione del carattere di lex specialis della disciplina regionale relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti, non regolati a livello di legislazione statale.

IV. LA NOZIONE DI “VARIAZIONI ESSENZIALI AL PROGETTO APPROVATO”

Ulteriore dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato l’art. 41, comma 1, della Legge Regionale n. 7/2022 per contrasto con l’articolo 117, comma 3, Cost. in ordine ai principi fondamentali contenuti nell’art. 32 T.U. Edilizia.

In coerenza con tali principi, secondo la Corte le Regioni possono esprimere solo una normativa di dettaglio che non può contraddire la scelta espressa dal legislatore statale di sanzionare con la demolizione ogni modifica incompatibile con l’originario progetto edificatorio.

L’incostituzionalità della norma deriva dall’aver vincolato la variazione essenziale al progetto approvato con riferimento unicamente al mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie che cagioni un’intensificazione degli standard urbanistici, ed alla sola variazione quantitativa, in aumento, del carico urbanistico cagionata dalla diversa utilizzazione dell’immobile, senza considerare alterazioni funzionali derivanti da altre tipologie di interventi non consentiti, violando pertanto il principio di cui all’art. 32, comma 1, lett. a) T.U. Edilizia.

Particolarmente interessante al riguardo è il riferimento operato dalla Consulta alle disposizioni recentemente introdotte dal cd. Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024), non ancora convertito in Legge, “essendo tali norme variamente volte ad ampliare condizioni e fattispecie per il mutamento della destinazione d’uso, senza modificare direttamente i presupposti della nozione – che qui, invece, viene in discussione – di «variazione essenziale”.

Inoltre, la disciplina regionale è stata dichiarata incostituzionale in quanto trascende il vincolo a definire la disciplina di dettaglio stabilito dall’art. 32, comma 1, T.U. Edilizia, in contrasto con la decisione del Legislatore nazionale di sanzionare con la demolizione le divergenze esecutive in aumento, consistenti rispetto alle misure progettuali consentite, permettendo così un aumento di cubatura o di superficie tale da far emergere una costruzione differente da quella oggetto del permesso di costruire.

Inoltre, è stata dichiarata incostituzionale l’individuazione della variazione essenziale unicamente in ipotesi di modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi afferenti all’altezza e alla superficie coperta dal progetto approvato, violando così l’art. 32, comma 1, D.P.R. n. 380/2001. La Corte ha infatti sottolineato come anche modifiche inferiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all’altezza e alla superficie coperta del progetto approvato possano comportare modalità realizzative dell’intervento costruttivo che portano a un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione.

V. INDEROGABILITA’ DEGLI STANDARD URBANISTICI DI CUI AL D.M. 1444/1968.

Da ultimo, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 47 della L. R. Piemonte n. 7/2022 nella parte in cui consente interventi edilizi in deroga agli standard urbanistici definiti dalla disciplina nazionale di cui al D.M. 1444/1968. Ancora una volta è stata richiamata la valenza fondamentale assunta dal principio di pianificazione urbanistica la cui violazione ad opera delle disposizioni regionali comporterebbe il rischio di frustrazione della sua funzione di garanzia dell’ordinato sviluppo del territorio.

I limiti fissati dal D.M. 1444/1968 hanno efficacia vincolante anche nei confronti del legislatore regionale, costituendo principi fondamentali in particolare come limiti massimi di densità edilizia, a tutela del primario interesse all’ordinato sviluppo urbano.

Pertanto, secondo la Corte, “la reductio ad legitimitatem” delle disposizioni impugnate si otterrebbe solo attraverso l’espunzione dal testo dell’art. 47 delle norme che altrimenti consentirebbero un’illegittima deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali ed agli standard fissati dal D.M. n. 1444 del 1968.

*

La Sentenza in esame afferma quindi l’importanza di realizzare, anche a livello regionale, un quadro normativo coerente e uniforme in materia edilizia, rispettoso della disciplina nazionale. Infatti, le Regioni nell’espletare la loro potestà legislativa devono, in ogni caso, rispettare i principi fondamentali stabiliti dal Legislatore nazionale per garantire un’applicazione uniforme della normativa in materia su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, tale pronuncia lascia rilevanti interrogativi circa la validità degli atti posti in essere durante la vigenza delle norme ora dichiarate incostituzionali.

Per l’analisi di tali aspetti si rimanda alla Parte 2 che verrà pubblicata il 23.07. p.v..