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L’APPLICABILITÀ DEL SILENZIO-ASSENSO “ORIZZONTALE” NELL’ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. Consiglio di Stato, Sezione VII, Ordinanza n. 4354/2026

Con la recente Ordinanza n. 4354/2026 della VII Sezione del Consiglio di Stato, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria l’annosa questione del valore da attribuire al silenzio della Soprintendenza nell’ambito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, nonché del rapporto con il silenzio-assenso cosiddetto “orizzontale” delineato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990.

Il caso.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata da una Società, titolare di una concessione demaniale marittima trentennale, con riguardo a tre capannoni retrattili installati sull’area in concessione, ricadente in zona vincolata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il Comune aveva formulato alla Soprintendenza una proposta di provvedimento favorevole, “a condizione del mantenimento temporaneo delle strutture per il tempo della concessione demaniale marittima”, ma la Soprintendenza, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto, ha adottato un parere negativo oltre il termine di 90 giorni, rilevando che le strutture, pur definite temporanee, avevano prodotto “una diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto”; a tale parere ha fatto seguito il diniego di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune.

La Società, dunque, ha impugnato il diniego e il presupposto parere dinanzi al TAR, il quale ha accolto il ricorso ritenendo il parere della Soprintendenza tardivo rispetto al termine perentorio di cui all’art. 167, comma 5, del Codice, già superato alla data di notificazione del preavviso di rigetto: secondo il Collegio, infatti, l’Amministrazione avrebbe erroneamente omesso di considerare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17 bis L. n. 241/1990 e il diniego sarebbe illegittimo in quanto il Comune si è limitato a prendere atto del parere tardivo.

Avverso tale Sentenza il Ministero della Cultura ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 167 citato in quanto l’estensione del silenzio-assenso ai procedimenti di accertamento di compatibilità tradirebbe la ratio del procedimento, posto che la norma sancisce “la regola generale della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali”, e ammette l’accertamento postumo solo per i c.d. “abusi minori” di cui al comma 4, lett. a), b) e c), sicché il silenzio-assenso amplierebbe oltremodo i casi di sanatoria.

La normativa di riferimento.

Prima di esaminare nel dettaglio la questione rimessa all’Adunanza Plenaria, si richiama la normativa relativa al caso di specie, dettata dagli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e dall’art. 17 bis della L. n. 241/1990.

L’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede, al comma 5, che la Soprintendenza esprime il parere autorizzativo sugli interventi edilizi realizzati su beni vincolati entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, “decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”; in via eccezionale, l’art. 167 consente invece una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi: tale deroga è di stretta interpretazione in quanto il comma 4 individua tassativamente i casi ammessi, escludendola quando l’intervento abbia comportato nuove superfici utili o nuovi volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente esistenti.

Il comma 5 dell’art. 167 dispone che “L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”, senza nulla stabilire in ordine alle conseguenze della violazione del predetto termine: il procedimento differisce, dunque, da quello ordinario di cui all’art. 146, in cui l’Amministrazione provvede comunque sulla domanda decorsi inutilmente i quarantacinque giorni.

Sul piano procedimentale, l’art. 17 bis della L. n. 241/1990 disciplina il silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche stabilendo che “Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento” e che “Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”: secondo il parere n. 1640/2016 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, tale forma di silenzio-assenso costituisce un “nuovo paradigma” applicabile ai procedimenti che si concludono con una decisione “pluristrutturata”, ossia con l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione, e non a quelli ad istanza di parte in cui un’Amministrazione ha un ruolo meramente formale (decisione “monostrutturata”).

I tre orientamenti giurisprudenziali.

In merito all’applicabilità del silenzio-assenso “orizzontale” anche ai procedimenti paesaggistici, si sono registrati tre orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 255/2022; Sez. IV, Sent. n. 4559/2020; Sez. VI, Sent. n. 6556/2019), tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluristrutturato e, dunque, nel parere della Soprintendenza va individuata “l’espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico”: a tali pareri, quindi, si applicherebbe l’art. 17 bis L. n. 241/1990, diversamente dai pareri consultivi (non vincolanti) che restano assoggettati alla disciplina degli artt. 16 e 17 della medesima Legge.

Tale indirizzo è stato riaffermato dalla Sezione IV con la Sentenza n. 8610/2023 (cfr. articolo del 06.11.2023 in queste NEWS), la quale ha evidenziato il definitivo superamento dell’indirizzo contrario in ragione della modifica dell’art. 2 L. n. 241/1990 ad opera dell’art. 12 D.L. n. 76/2020 e, in particolare, dell’introduzione del comma 8 bis, che sancisce l’inefficacia degli atti adottati tardivamente una volta formatosi un silenzio significativo (in senso conforme anche Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. n. 1093/2024; Sez. IV, Sent. nn. 3464/2025 e 2021/2026).

Un secondo orientamento, invece, ha escluso l’applicabilità del silenzio interprocedimentale all’autorizzazione paesaggistica preventiva (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. nn. 4765/2020 e 2548/2022), sulla base di due ordini di argomentazioni: da un lato, l’art. 17 bis non troverebbe applicazione nei procedimenti nei quali il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni si inserisce in un procedimento ad istanza di parte, quale è quello disciplinato dall’art. 146, “al di là della effettiva natura pluristrutturata della procedura relativa alla autorizzazione paesaggistica”; dall’altro, secondo l’interpretazione dell’art. 146, l’atto conclusivo del procedimento (l’autorizzazione o il diniego) rimane un “provvedimento monostrutturato”, riferibile all’Autorità che emana l’atto finale.

La Sezione VI, con la Sentenza n. 7293/2022, pur confermando l’inapplicabilità del silenzio tra Amministrazioni, ne ha mutato l’impianto motivazionale, fondandola sulla natura vincolante del parere della Soprintendenza, da rendersi entro un termine espressamente qualificato perentorio.

Un terzo orientamento, più recente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. n. 4032/2023; Sez. VI, Sent. n. 7293/2022 e n. 7193/2020; Sez. I, Sent. n. 1437/2024), ha invece affermato che l’inutile decorso del termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004 “determina – anziché la formazione di un atto di assenso tacito – la decadenza dall’esercizio dello specifico potere assegnato dal legislatore e, quindi, dalla possibilità di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale”, il che, tuttavia, non impedirebbe all’organo statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contributo partecipativo, ponendo in essere “un atto non obbligatorio e non vincolante”.

Tale interpretazione, infatti, sarebbe maggiormente idonea a garantire la coerenza con il dato positivo e soddisferebbe le esigenze di tempestività dell’azione amministrativa, che “deve essere proseguita anche in assenza del parere tempestivo di competenza della Soprintendenza”; al contempo, consentirebbe di realizzare le esigenze di tutela paesaggistica “perdurando in materia la competenza istituzionale della Soprintendenza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 3211/2024; Sez. VII, Sent. n. 1498/2026).

L’Ordinanza di rimessione: Consiglio di Stato, Sezione VII, Ord. n. 4354/2026.

Con l’Ordinanza in esame il Collegio remittente ha ritenuto di aderire al terzo orientamento citato osservando che, diversamente opinando sul valore del silenzio, nelle sanatorie “ordinarie” disciplinate dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 opererebbe il regime del silenzio-rigetto, mentre, quando vengono in rilievo valori costituzionalmente protetti quali quelli paesaggistici e ambientali, il silenzio dell’Amministrazione avrebbe valore di silenzio-assenso.

Nel caso di specie, prosegue il Collegio, è pacifico che gli interventi realizzati dalla Società non fossero sanabili ex post dal punto di vista paesaggistico in quanto forieri di nuovi volumi e, quindi, espressamente esclusi dall’art. 167, comma 4: “Il riconoscimento del valore di assenso al silenzio della Soprintendenza ammetterebbe invece la sanabilità ‘per silentium’ di interventi altrimenti non sanabili”.

Il Collegio ha evidenziato, inoltre, che l’art. 17 bis introduce un silenzio-assenso endoprocedimentale, diverso dal silenzio “provvedimentale” nei rapporti tra Amministrazione e privato, che sembrerebbe essere disciplinato ancora oggi dall’art. 20 L. n. 241/1990, il cui comma 4 lo esclude nei procedimenti ad istanza di parte riguardanti i cosiddetti “interessi sensibili” tra cui i beni culturali, ai quali invece l’art. 17 bis, comma 3, applica il silenzio-assenso tra Amministrazioni.

Rilevato, dunque, che la questione del silenzio della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, sia preventiva sia postuma, è stata oggetto di divergenti soluzioni interpretative, “dando luogo ad un contrasto in seno a questo Consiglio di Stato”, la Sezione ha ravvisato la necessità di “un chiarimento interpretativo dell’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.”, sia pure limitatamente alla portata applicativa dell’art. 167, e ha quindi formulato il seguente quesito:

“Alla luce di quanto sopra esposto la Sezione rimette l’affare alla Adunanza Plenaria la quale dovrà in particolare decidere come deve essere valutato il silenzio della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D. lgs. n. 42/2004 nel caso in cui, dopo l’inutile decorso del termine di novanta giorni – che la legge qualifica come perentorio -, la Soprintendenza abbia comunque adottato un parere di contenuto negativo” (Consiglio di Stato, Sezione VII, Ordinanza n. 4354/2026).

*

Con l’Ordinanza in questione, dunque, la giurisprudenza amministrativa torna ad esaminare il percorso con cui il Legislatore ha valorizzato, con gli artt. 17 bis e 2, comma 8 bis, L. n. 241/1990, il silenzio-assenso tra Amministrazioni quale strumento di accelerazione, certezza e stabilizzazione dei rapporti giuridici, e la questione è ricondotta all’alternativa tra l’operatività automatica di tale modello anche in materia paesaggistica e la necessità di una specifica previsione legislativa.

Tuttavia, pur ricostruendo in modo approfondito il contrasto giurisprudenziale, nel provvedimento di rimessione non è stato preso in considerazione l’art. 11, comma 9, D.P.R. n. 31/2017 e l’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal Decreto “Salva casa” (D.L. n. 69/2024, convertito dalla L. n. 105/2024), che prevedono il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza e, nel secondo caso, anche sulla domanda di sanatoria edilizia: l’argomento del silenzio-rigetto nelle sanatorie ordinarie, posto a fondamento dell’adesione al terzo orientamento, risulterebbe dunque costruito sul quadro antecedente alla riforma del 2024.

Le predette disposizioni, tuttavia, potrebbero essere lette anche nel senso di confermare che il silenzio-assenso in materia paesaggistica richieda una specifica previsione legislativa, tema ormai entrato nel dibattito legislativo con il disegno di legge delega di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A.S. n. 1372), approvato dal Senato nel settembre 2025: dal significato attribuito agli interventi del 2017 e del 2024, a seconda che confermino una regola generale già ricavabile dall’art. 17 bis o introducano una previsione eccezionale limitata ai casi espressamente disciplinati, dipenderà, dunque, la soluzione del contrasto.

La situazione dello stato di diritto in Italia: LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLO STATO DI DIRITTO 2026

Introduzione

La Relazione sullo Stato di Diritto 2026 della Commissione Europea esamina la situazione italiana alla luce delle principali riforme e degli sviluppi considerati nel ciclo di valutazione 2026. Il documento combina dati, indicatori comparativi e valutazioni sulle misure adottate, restituendo un quadro aggiornato dell’evoluzione dell’ordinamento italiano nel contesto europeo.

Pubblicato il 17 luglio 2026, il capitolo dedicato all’Italia prende in esame quattro aree relative al sistema giudiziario, al quadro anticorruzione, al pluralismo e alla libertà dei media e alle altre questioni istituzionali connesse al bilanciamento dei poteri. L’analisi è condotta secondo una metodologia comune agli Stati membri e tiene conto del confronto con le autorità nazionali e con i diversi portatori di interesse.

Nel capitolo italiano trovano spazio, tra gli altri, i dati sulla durata dei procedimenti, sulla digitalizzazione della giustizia, sulla prevenzione della corruzione, sui contratti pubblici, sui controlli e sulla responsabilità amministrativo-contabile, nonché gli interventi ancora in corso in materia di conflitti di interesse, rappresentanza degli interessi, libertà dei media e finanziamento della politica.

1. Sistema giudiziario

1.a. Durata della giustizia

Nel settore civile e commerciale i tempi di esaurimento dei processi sono diminuiti in tutti i gradi di giudizio, raggiungendo 1.789 giorni alla fine del 2025, rispetto ai 2.512 giorni del 2019, con una riduzione del 28,8%. Nel dettaglio, nel 2025 la durata si è ridotta di 53 giorni in primo grado, attestandosi a 435 giorni, di 84 giorni in appello, con 492 giorni, e di 76 giorni in cassazione, con 863 giorni.

Anche i procedimenti penali hanno registrato una riduzione dei tempi. Alla fine del 2025 la durata complessiva nei tre gradi di giudizio era pari a 958 giorni, con una diminuzione del 31,2% rispetto al 2019 e un risultato superiore all’obiettivo del PNRR, che prevedeva una riduzione del 25%.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, la Relazione registra una diminuzione del tempo necessario per definire le cause in tutti i gradi di giudizio, passato da 976 giorni nel 2023 a 849 nel 2024 e a 803 giorni nel 2025. In primo grado, il tempo di definizione è sceso da 595 giorni nel 2023 a 483 giorni nel 2024, rimanendo tuttavia tra i più elevati nell’Unione Europea.

La riduzione dei tempi si accompagna a una progressiva diminuzione dell’arretrato. Nel 2024, il tasso di ricambio nei contenziosi civili e commerciali di primo grado è stato pari al 95%, mentre le cause più vecchie sono diminuite del 9% in primo grado, del 9,1% in secondo grado e del 9,4% in terzo grado. Per le cause amministrative di primo grado, il tasso di ricambio ha raggiunto il 125%, con una riduzione di circa il 12,5% del numero dei procedimenti pendenti.

Nonostante la riduzione dei tempi, l’Italia resta sotto la sorveglianza rafforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per la durata dei procedimenti civili e penali.

Nel 2025 il Governo ha inoltre continuato a corrispondere gli indennizzi previsti per l’eccessiva durata dei procedimenti, versando 111.709.231,00 euro a circa 100.000 persone. 

1.b. La digitalizzazione

Nel settore penale il procedimento di primo grado risulta ormai interamente digitalizzato, mentre rimangono alcune procedure da completare negli altri gradi. La Commissione raccomanda pertanto all’Italia di portare a compimento il sistema digitale di gestione delle cause in tutti i gradi di giudizio.

1.c. Organici e capacità amministrativa

La Relazione segnala una scopertura del 13% tra i magistrati amministrativi e del 19% tra il personale amministrativo dei Tribunali Amministrativi Regionali.

La Relazione dà inoltre conto delle misure adottate per il rafforzamento degli organici e delle procedure di reclutamento del personale, nell’ambito delle iniziative volte a sostenere la capacità degli uffici giudiziari.

2. Quadro anticorruzione

2.a. Prevenzione e contrasto della corruzione

Secondo l’Indice di percezione della corruzione 2025 di Transparency International, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 53/100, collocandosi al 19° posto nell’Unione Europea e al 52° posto a livello mondiale. Il punteggio è diminuito rispetto al 2021, quando era pari a 56/100.

Nel 2024 sono state registrate 1.673 condanne penali per persone fisiche per reati di corruzione, rispetto alle 1.709 del 2023, e 39 condanne per persone giuridiche, rispetto alle 31 dell’anno precedente. Il 60% delle condanne è stato sospeso. Nel 2025 la Procura europea ha inoltre indagato su 24 casi di corruzione in Italia.

Sul piano della prevenzione, la Relazione dà conto dell’adozione della Strategia nazionale anticorruzione 2026-2028, che individua tra i principali ambiti di intervento i contratti pubblici, l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi e la trasparenza. La Strategia prevede inoltre obiettivi, risultati attesi, target e indicatori per il monitoraggio delle misure adottate.

2.b. Contratti pubblici e contrasto della corruzione

La Commissione considera i contratti pubblici un settore esposto al rischio di corruzione e richiama alcuni indicatori relativi al funzionamento delle procedure di affidamento.

Nel 39% delle procedure di gara nel 2025 è stata presentata una sola offerta, a fronte di una media UE del 27%. Il 34% delle imprese italiane, rispetto al 30% della media UE, ha inoltre dichiarato che la corruzione ha impedito loro, negli ultimi tre anni, di vincere una gara pubblica.

Quanto agli strumenti di tutela, il 71% degli operatori considera molto o piuttosto soddisfacente l’indipendenza degli organi di controllo degli appalti pubblici, ossia TAR e Consiglio di Stato.

La Relazione richiama inoltre le preoccupazioni espresse dagli stakeholder circa il possibile frazionamento artificioso degli appalti al fine di mantenere il relativo valore al di sotto della soglia che richiede una procedura di gara, ossia quella degli affidamenti diretti, indicata nella Relazione in 140.000 euro.

Prosegue, infine, l’attuazione del Codice dei contratti pubblici. La Commissione rileva tuttavia che non è ancora possibile valutare in modo conclusivo l’impatto delle nuove disposizioni sull’efficacia e sulla trasparenza delle procedure di affidamento.

2.c. Trasparenza, whistleblowing e controlli

La Relazione esamina il funzionamento degli strumenti di trasparenza, segnalazione e controllo nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione.

Dal settembre 2025 è operativa la piattaforma unica della trasparenza, gestita dall’ANAC, che raccoglie i dati relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli enti pubblici e privati e consente la consultazione online dei dati relativi agli appalti pubblici.

Quanto al whistleblowing, nel 2025 sono state presentate complessivamente 1.931 segnalazioni, di cui 1.517 provenienti dal settore pubblico e 414 dal settore privato. Di queste, 460 sono state dichiarate inammissibili, 607 archiviate, 397 trasmesse alle autorità competenti e 467 esaminate dall’ANAC.

La Relazione segnala inoltre che il 55% delle segnalazioni è risultato inammissibile o archiviato, rispetto al 35% del 2024. Nello stesso periodo si è registrata una riduzione delle attività di monitoraggio e una diminuzione di circa il 60% delle attività sanzionatorie.

Nel 2025 sono inoltre diminuite le comunicazioni ricevute dll’ANAC, passate da 5.029 nel 2024 a 4.459. Nello stesso anno l’ANAC ha avviato 333 procedimenti, tra cui 208 procedimenti di vigilanza e 26 procedimenti sanzionatori, rispetto, rispettivamente, a 450 e 61 nel 2024.

2.d. La responsabilità amministrativo-contabile e la riforma della Corte dei Conti

La Relazione esamina la riforma della responsabilità amministrativo-contabile e delle funzioni della Corte dei Conti, intervenuta con la Legge 7 gennaio 2026 n. 1.

La riforma interviene sia sul sistema dei controlli preventivi sia sulla disciplina della responsabilità per danno erariale. Viene ampliato l’ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, prevedendo, per determinate decisioni relative all’affidamento di contratti pubblici, un termine di 30 giorni per il controllo, prorogabile sino a 90 giorni. Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR, la sottoposizione al controllo preventivo è obbligatoria, mentre per determinati atti delle Regioni e degli enti locali il controllo è previsto su base facoltativa.

La disciplina interviene inoltre sui presupposti della responsabilità amministrativa. Per gli amministratori politici viene introdotta una presunzione di buona fede quando l’atto sia stato proposto, vistato o sottoscritto dai responsabili degli uffici amministrativi e tecnici, in assenza di dolo e qualora non vi siano pareri tecnici o amministrativi contrari.

La Legge interviene anche sulla nozione di colpa grave e sui limiti della responsabilità, individuando specifiche ipotesi nelle quali la condotta può essere qualificata come gravemente colposa e stabilendo, tra l’altro, che non ricorre la colpa grave quando la condotta sia conforme agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti o ai pareri delle autorità competenti.

La riforma incide inoltre sulla quantificazione della responsabilità, attribuendo alla Corte dei Conti un potere di riduzione dell’addebito e introducendo, al di fuori delle ipotesi di dolo e di illecito arricchimento, un limite alla somma effettivamente recuperabile a titolo di risarcimento del danno erariale.

La nuova disciplina è stata oggetto di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’ambito di giudizi pendenti, con riferimento, tra l’altro, ai nuovi limiti alla responsabilità e alla loro applicazione ai procedimenti in corso[1].

2.e. Inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse

La Relazione dedica inoltre attenzione alla disciplina dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e delle incompatibilità, distinguendo tra istituti che operano su piani differenti ma concorrono alla prevenzione di situazioni nelle quali interessi personali o precedenti incarichi pubblici possono interferire con l’esercizio di successive funzioni.

L’Italia dispone di specifiche regole in materia di conflitti di interesse per i componenti dell’esecutivo, ma non di una disciplina generale applicabile a tutti i titolari di cariche pubbliche, compresi i parlamentari. Sul tema risulta ancora pendente un intervento legislativo volto a introdurre una disciplina più ampia e organica.

Un distinto ambito di intervento è rappresentato dalla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalle relative misure di prevenzione previste nell’ambito del Piano nazionale anticorruzione.

Nel corso del 2025 il quadro normativo è stato interessato da una serie di modifiche riguardanti, in particolare, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2013. La disposizione, già interessata dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, è stata successivamente abrogata integralmente dall’articolo 2 della Legge 8 agosto 2025 n. 122, con effetto dal 24 agosto 2025.

L’intervento ha inciso sulla disciplina delle inconferibilità relative al conferimento di determinati incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico a soggetti che avessero ricoperto in precedenza determinate cariche politiche locali.

Sul punto è intervenuta anche l’Autorità nazionale anticorruzione. Con l’Atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025, adottato con Delibera n. 132 del 26 marzo 2025, l’ANAC aveva chiesto al Governo e al Parlamento di ripristinare la disciplina precedentemente prevista dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 2013. Successivamente, con l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, approvato con Delibera n. 309 del luglio 2025, l’Autorità ha sollecitato una revisione complessiva dello stesso D.Lgs. n. 39 del 2013.

La successione degli interventi normativi e delle segnalazioni dell’Autorità evidenzia quindi un tema più ampio, relativo alla stabilità e alla coerenza del sistema di prevenzione delle situazioni di incompatibilità o di possibile conflitto.

La disciplina dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e delle incompatibilità assume pertanto un rilievo distinto, ma complementare, rispetto agli altri strumenti di prevenzione della corruzione, operando in una fase anteriore rispetto all’eventuale accertamento di una condotta illecita.

2.f. Lobbying e rappresentanza degli interessi

Nel gennaio 2026 la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge volto a disciplinare le attività di rappresentanza di interessi. L’esame presso il Senato risulta ancora in corso.

Il disegno di legge introduce obblighi a carico dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, prevedendo tuttavia alcune esclusioni, tra cui quelle relative alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei datori di lavoro.

La Relazione segnala inoltre alcuni elementi ancora mancanti nel quadro normativo, tra cui un sistema completo di tracciabilità dell’attività di lobbying attraverso la cosiddetta impronta legislativa e l’obbligo per le società specializzate nell’attività di lobbying di indicare i soggetti per conto dei quali operano.

La Commissione raccomanda l’adozione di una disciplina organica della rappresentanza degli interessi e l’istituzione di un registro operativo.

3. Pluralismo dei media

La terza area della Relazione riguarda il pluralismo e la libertà dei media, con particolare attenzione alle condizioni nelle quali opera l’informazione e alle garanzie riconosciute ai giornalisti.

Tra i profili esaminati rientrano il quadro normativo relativo alla libertà di stampa, la tutela delle fonti giornalistiche, la disciplina della diffamazione e le condizioni economiche e professionali nelle quali viene esercitata l’attività giornalistica.

La Relazione richiama quindi la necessità di intervenire sulla disciplina della diffamazione e di rafforzare le garanzie connesse alla libertà di stampa e alla protezione delle fonti.

La questione si colloca nel più ampio equilibrio tra tutela della reputazione, libertà di espressione e funzione dell’informazione nel sistema democratico.

4. Altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri

Un primo profilo riguarda la trasparenza del finanziamento della politica. La Commissione richiama la necessità di rafforzare il quadro normativo con riferimento alle donazioni effettuate attraverso fondazioni e associazioni politiche e di assicurare una maggiore integrazione degli strumenti di trasparenza mediante un registro elettronico unico relativo al finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.

La Relazione richiama inoltre la necessità di istituire un’istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi delle Nazioni Unite, quale ulteriore elemento del sistema nazionale di tutela e di promozione dei diritti fondamentali.

Conclusioni

Nel complesso, la Relazione restituisce un quadro della situazione italiana in miglioramento, ma ancora segnato da criticità che richiedono interventi strutturali e continui. Pur non prevedendo un termine formale per l’attuazione delle raccomandazioni, il loro seguito viene verificato nel ciclo annuale sullo Stato di Diritto. Per l’Italia, la sfida è dunque consolidare i progressi compiuti e dare concreta attuazione alle riforme ancora necessarie, evitando che le criticità già rilevate si ripropongano nelle successive Relazioni della Commissione.

[1] Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, Ordinanza 12 maggio 2026 n. 87, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 23 del 10 giugno 2026. Si veda inoltre Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, Ordinanza 8 giugno 2026 n. 110, pubblicata in G.U., 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 27 in data 8 luglio 2026. Le questioni riguardano, tra l’altro, i nuovi limiti alla responsabilità amministrativo-contabile e la disciplina transitoria della riforma.

IL PERIMETRO APPLICATIVO DELLE SANZIONI RIPRISTINATORIE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. Consiglio di Stato, Sezione II, Sentenza n. 3325/2026

In una recente Sentenza del Consiglio di Stato è stato puntualizzato l’ambito applicativo delle misure di demolizione e di ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“F.E.R.”), realizzati mediante Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), in caso di violazioni formali o documentali quali la mancata trasmissione del certificato di collaudo.

Il caso.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’Ordinanza con cui un Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di una Società proprietaria di un impianto cogenerativo per la produzione di energia a biomassa legnosa realizzato mediante P.A.S., a seguito di un sopralluogo effettuato dall’agenzia regionale per la protezione ambientale e dalla polizia locale: nell’occasione, le autorità hanno contestato l’assenza del certificato di collaudo finale, necessario ad attestare la conformità dell’opera al progetto e da presentare entro tre anni dal perfezionamento dei titoli abilitativi semplificati con cui l’intervento era stato autorizzato. 

La Società ha impugnato l’Ordinanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento comunale doveroso e vincolato, ed evidenziando che il mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione di fine lavori e del relativo collaudo comporta la decadenza dei titoli abilitativi e rende, quindi, l’impianto abusivo.

La Società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la Sentenza di primo grado, contestando le conclusioni del T.A.R. attraverso diversi motivi di gravame: in merito alla questione di preminente interesse, l’appellante ha sostenuto che il collaudo attiene solo alla fase esecutiva e non costituisce un elemento strutturale del titolo abilitativo semplificato e, per l’effetto, la sua omissione non inficia la legittimità delle opere realizzate, così come la scadenza del termine finale impedisce la prosecuzione dei lavori ma non travolge quanto già costruito in conformità al progetto.

La normativa di riferimento.

Prima di esaminare nel dettaglio la soluzione proposta dal Consiglio di Stato, si richiama la normativa relativa al caso di specie, precisando che il riferimento è alla disciplina previgente applicabile ratione temporis dettata dagli artt. 6 e 44 del D.Lgs. n. 28/2011, abrogata dal D.Lgs. n. 190/2024.

L’art. 6, in breve, disciplina la P.A.S. per la realizzazione di impianti F.E.R. e dispone che il soggetto che ha la titolarità o la disponibilità dell’immobile interessato deve presentare al Comune, in forma cartacea o telematica, una dichiarazione formale almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Tale istanza deve essere obbligatoriamente corredata dagli elaborati progettuali, dai documenti tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete e da una dettagliata relazione tecnica firmata da un progettista abilitato che serve ad attestare la compatibilità del progetto con la pianificazione urbanistica locale, il rispetto dei regolamenti edilizi vigenti e l’osservanza delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Il Comune verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione e, qualora riscontri la carenza di uno o più requisiti, notifica all’interessato un ordine motivato di non effettuare l’intervento, segnalando l’eventuale falsa attestazione del professionista alle autorità competenti; se il termine di trenta giorni decorre inutilmente senza che il Comune abbia emesso alcun provvedimento di diniego, la costruzione si intende legittimamente assentita.

Il meccanismo si adatta anche all’eventuale necessità di ulteriori atti di assenso i quali, se sono di competenza comunale e non sono stati allegati dal privato, devono essere rilasciati dal Comune nei termini ordinari del procedimento amministrativo. Nel caso in cui i permessi ambientali, paesaggistici o di altra natura, invece, siano di competenza di Amministrazioni diverse, il Comune provvede ad acquisirli d’ufficio o convoca una conferenza di servizi: in questo caso, il termine di trenta giorni per l’efficacia della procedura resta sospeso fino all’acquisizione di tutti i nulla osta o alla determinazione conclusiva.

Una volta perfezionato il titolo, la realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni e l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori; se una parte dell’opera non viene conclusa entro il citato termine, la sua esecuzione rimane subordinata alla presentazione di una nuova dichiarazione.

Ultimati gli interventi, il progettista o un tecnico abilitato trasmette all’Amministrazione comunale il certificato di collaudo finale, con il quale attesta sotto la propria responsabilità la perfetta conformità dell’opera al progetto originario, allegando altresì la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale o la dichiarazione della sua non necessità.

L’art. 44 del D.Lgs. n. 28/2011, invece, in materia di “Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”, prevede al comma 2 che “Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1 [“il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori” n.d.r.]”.

La Sentenza: Consiglio di Stato, Sezione II, n. 3325/2026.

Nell’esaminare la questione in sede di appello, dopo aver richiamato la normativa applicabile alla fattispecie il Consiglio di Stato ha rilevato che l’intimazione di ripristino adottata dal Comune, e avversata nel giudizio di primo grado, era fondata sulla violazione del citato art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011, posto che l’illecito accertato e contestato era stato ricondotto alla mancanza della P.A.S. o alla difformità dalla stessa, sottolineando tuttavia che “Il principio di legalità che governa il diritto sanzionatorio non consente di estendere la previsione a fattispecie non contemplate, quali, nello specifico, la mancata presentazione del collaudo”.

Secondo il Collegio, infatti, l’art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 richiede solo che il certificato di collaudo finale venga rilasciato e trasmesso al Comune dal progettista o dal tecnico abilitato, al fine di attestare la conformità dell’opera al progetto presentato: pertanto, l’inottemperanza a tale obbligo “può essere stigmatizzata dal Comune accertando la difformità dell’opera al progetto, ovvero finanche presumendola, sì da giustificare atti sospensivi così motivati nelle more della fornitura della prova contraria da parte dell’interessato: ma non sanzionato come mancanza di titolo, laddove lo stesso invece sussiste. In altre parole, l’Amministrazione può sicuramente attingere a tutto lo strumentario giuridico di cui dispone per compulsare il privato rispetto ad un obbligo non espressamente sanzionato; ma non applicare in via estensiva (se non in via analogica) un regime sanzionatorio dettato per altro a situazioni del tutto eterogenee rispetto ad esso”.

La tesi del Consiglio di Stato muove dal presupposto per il quale la volontà legislativa, stando al tenore letterale delle norme, è quella di non prevedere uno specifico rimedio avverso la condotta censurata nella fattispecie e, dunque, tale rimedio non può essere individuato estendendo la sanzione stabilita per una diversa tipologia di illecito: infatti, equiparare la mancata presentazione del collaudo alla mancanza della P.A.S., sanzionandola con la rimozione dell’impianto, è da considerarsi sproporzionata anche perché, per la simile condotta della mancata presentazione del collaudo per le opere edilizie realizzate a seguito di S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire, è prevista una mera sanzione pecuniaria.

Peralto, conclude il Collegio, “ [non] può recuperarsi la portata “costitutiva” del collaudo attraendolo nel concetto di completamento dell’opera, ai fini della decadenza dal titolo originario. L’art. 6, infatti, indica separatamente l’adempimento della comunicazione di fine lavori (comma 6), necessario ai fini del computo del dies a quo dei tre anni di validità della P.A.S., e quello della trasmissione del collaudo (comma 8), per il quale neppure è previsto un termine (che ad esempio in materia di opere pubbliche è fissato in sei mesi), sicché la sua presentazione tardiva, seppure inopportuna, documenta pur sempre, in mancanza di elementi contrari, la natura esclusivamente formale della precedente violazione.

20. La disciplina della P.a.s., infatti, si completa, a differenza di quella della s.c.i.a., con una chiara indicazione del termine di durata, che ricalca quella stabilita dall’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 per il permesso di costruire. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, dunque, la realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, fermo restando che l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione.

Malgrado l’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, non replichi l’inciso finale contenuto nell’art. 15, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ai sensi del quale «Decorsi tali termini [ quelli di inizio e di ultimazione dei lavori] il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga»), è evidente che il mancato completamento dell’opera entro tre anni neutralizza la portata abilitante della P.A.S. per la parte non ancora eseguita della stessa. Ma, appunto, di “completamento” dell’opera si parla e non degli adempimenti che seguono allo stesso per certificarne la conformità al progetto.

20.1. Quanto detto non equivale certo a disconoscere l’importanza strategica del collaudo anche in termini di assunzione di responsabilità del tecnico che lo cura e certifica la rispondenza dell’opera ai requisiti strutturali e tecnologici imposti dalle regole costruttive. Caso mai se ne vuole valorizzare proprio il contenuto sostanziale: un’attenta e tempestiva vigilanza sull’effettività di tale adempimento sarebbe stata doverosa, prima che opportuna, non tanto e non solo in chiave di richiesta di ottemperanza ad una regola formale imposta dal legislatore, ma per recuperarne la valenza di “rassicurazione”, se del caso contrapponendovi verifiche concrete di veridicità. Occorre infatti ricordare che in caso di opera realizzata in difformità dalla P.A.S., anche minima, del tutto legittimamente si sarebbe potuta configurare la violazione dell’art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 …

22. Il termine di tre anni di validità della P.a.s. decorre dunque non dall’avvio dei lavori, come previsto per il permesso di costruire, ma dal perfezionamento della p.a.s. «ai sensi dei commi 4 o 5», ovvero, come chiarito, allo spirare dei 30 giorni per i controlli, salvo si sia reso necessario acquisire atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quelle comunali, che vanno acquisiti d’ufficio, ovvero convocando apposita conferenza dei servizi.

23. Come affermato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato in relazione al permesso di costruire (Cons. Stato, A.p., 30 luglio 2024, n. 14, invocata anche dalla Società appellante) l’indicazione dei termini di validità del titolo abilitativo trova la sua ragione nella necessità di avere una certezza temporale riguardo le attività di trasformazione urbanistico edilizia del territorio, che per propria natura è frazionata nel tempo, al fine di impedire che l’eventuale modifica delle previsioni pianificatorie possa essere condizionata senza limiti temporali da antecedenti permessi di costruire. Nella stessa logica si colloca anche la previsione di cui al comma 4 dell’art. 15, laddove prevede che l’efficacia del permesso di costruire decada pure con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio. Tali esigenze di non vincolare la pianificazione urbanistica futura con riferimento alla P.A.S. è espressamente salvaguardata dalla previsione in forza della quale il progetto deve essere conforme anche alle previsioni urbanistiche e edilizie semplicemente adottate, di fatto anticipandone la portata precettiva, sicché neppure si pone l’esigenza di dichiarare decaduto il titolo precedente, salvo, ovviamente, la necessità che per il prosieguo dell’opera se ne presenti una nuova. Il legislatore anche in questo caso ha evidentemente operato un bilanciamento tra la tutela dell’affidamento del privato al completamento dell’opera in fase di realizzazione sulla base di una P.A.S. già perfezionatasi, il principio di conservazione e quello di proporzionalità, al fine di evitare la distruzione di ricchezza conseguente all’abbandono di progetti in avanzato stato di attuazione, conservando, comunque, la vigilanza sull’attività di edificazione attraverso la previsione del limite temporale triennale, pari a quello di durata dell’efficacia (anche) della procedura abilitativa semplificata”.

Cass. Civ., Sez. II, 6 maggio 2026 n. 12966: il risarcimento del danno da vizi immobiliari può comprendere anche il deprezzamento del bene e il mancato utilizzo dell’immobile.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12966/2026, è intervenuta in materia di compravendita immobiliare e di responsabilità del venditore per vizi dell’immobile, chiarendo l’ambito applicativo dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1494 c.c. ed i rapporti tra tutela risarcitoria, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto.

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui l’azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente medesimo e, pertanto, non soltanto a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati ma anche “a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa” nonché “al lucro cessante per la mancata rivendita del bene”.

Secondo il Collegio, tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, confermando così un orientamento volto a garantire una tutela piena dell’acquirente in presenza di gravi vizi costruttivi o difetti incidenti sulla concreta fruibilità e sul valore commerciale dell’immobile.

I fatti

La vicenda trae origine dall’acquisto, avvenuto nel 2007, di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Massa.

Successivamente alla compravendita, l’acquirente aveva ricevuto comunicazione dell’annullamento delle certificazioni di abitabilità e agibilità dell’immobile, disposto dal Comune a seguito dell’accertata mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione stipulata dalla società costruttrice.

L’immobile presentava inoltre numerosi vizi costruttivi e difformità, tra cui problematiche di impermeabilizzazione, infiltrazioni, deterioramento degli intonaci, carenze relative alla sicurezza delle scale interne e difetti degli infissi; era stato altresì accertato che un vano venduto come studio non possedeva le dimensioni minime richieste dalla normativa urbanistica e doveva essere qualificato come ripostiglio.

L’acquirente ha quindi convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ed il risarcimento dei danni subiti.

Nel corso del giudizio di primo grado, la domanda di risoluzione è stata ritenuta implicitamente abbandonata, poiché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale di Massa ha tuttavia accolto la domanda risarcitoria, valorizzando gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio.

In particolare, la CTU ha evidenziato un significativo deprezzamento dell’immobile, quantificato nel 35% del prezzo originariamente corrisposto dall’acquirente. Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha condannato la società venditrice al pagamento di oltre Euro 86.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova, che ha rigettato integralmente l’impugnazione proposta dalla società costruttrice.

La consulenza tecnica “percipiente”

Uno dei principali motivi di ricorso per cassazione riguardava la legittimità della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Massa.

La società venditrice sosteneva, infatti, che il Giudice di merito avesse utilizzato la CTU per sopperire all’onere probatorio gravante sull’attore, attribuendo all’ausiliario il compito di accertare fatti che avrebbero dovuto essere previamente dimostrati dalla parte attrice. Secondo la società ricorrente, inoltre, il supplemento di consulenza avrebbe esteso indebitamente l’indagine a circostanze estranee al thema decidendum, con conseguente violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..

La Suprema Corte ha rigettato integralmente tali censure, ribadendo il consolidato orientamento in materia di consulenza tecnica “percipiente”.

La Cassazione ha ricordato che il Giudice può affidare al consulente non soltanto il compito di valutare fatti già accertati o pacifici tra le parti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di procedere direttamente all’accertamento tecnico dei fatti allegati quando tale verifica richieda specifiche cognizioni specialistiche. 

In tali ipotesi, è sufficiente che la parte abbia allegato i fatti costitutivi della propria pretesa e che il relativo accertamento non possa essere compiuto senza l’ausilio di competenze tecniche qualificate.

Richiamando il recente arresto di legittimità di cui alla pronuncia della Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2026 n. 4301, la Corte ha precisato che la CTU percipiente costituisce una vera e propria fonte oggettiva di prova, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, purché non venga impiegata per colmare carenze assolute di allegazione della domanda.

Nel caso di specie, la consulenza è stata ritenuta pienamente legittima poiché finalizzata all’accertamento di circostanze tecniche direttamente collegate alla domanda risarcitoria proposta dall’acquirente.

L’ausiliario era stato incaricato di verificare: i) la sussistenza dei vizi costruttivi dell’immobile, ii) la conformità urbanistica del bene, iii) la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione, iv) l’incidenza economica delle opere mancanti e dei difetti costruttivi sul valore commerciale dell’immobile e v) la concreta utilizzabilità di alcuni locali dell’abitazione in relazione ai requisiti dimensionali imposti dalla normativa edilizia.

La Corte ha inoltre valorizzato un ulteriore profilo processuale: la società venditrice non aveva formulato specifiche contestazioni al quesito tecnico né si era opposta, nel corso del giudizio di merito, all’estensione degli accertamenti demandati al consulente. Tale circostanza ha ulteriormente confermato la correttezza dell’operato del Giudice di prime cure.

L’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c.

L’aspetto centrale della decisione in commento riguarda tuttavia la natura e l’ampiezza della tutela risarcitoria prevista dall’art. 1494 c.c. in materia di vizi della cosa venduta.

La società ricorrente sosteneva che, una volta abbandonata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c., l’acquirente non potesse ottenere una tutela economica sostanzialmente assimilabile alla riduzione del prezzo, atteso il principio di alternatività e di irrevocabilità tra azione redibitoria ed estimatoria.

La Suprema Corte ha escluso tale ricostruzione, chiarendo che il risarcimento del danno previsto dall’art. 1494 c.c. costituisce una tutela autonoma rispetto alle azioni edilizie disciplinate dall’art. 1492 c.c. e può essere esercitato indipendentemente dalla domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo.

Secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte (Cass. Civ., Sez. II, 28 maggio 2021 n. 14986; Cass. Civ., Sez. II, 29 novembre 2013 n. 26852), l’azione risarcitoria fondata sulla colpa del venditore può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente in conseguenza dei vizi dell’immobile, comprendendo non soltanto le spese necessarie per l’eliminazione dei difetti, ma anche:

  • il danno derivante dalla mancata o limitata utilizzazione del bene;
  • il lucro cessante;
  • il pregiudizio conseguente alla perdita di valore commerciale dell’immobile;
  • gli ulteriori danni patrimoniali causalmente collegati ai vizi riscontrati.

La Cassazione ha inoltre ribadito che tale azione può essere proposta sia autonomamente sia cumulativamente rispetto alle tradizionali azioni edilizie, senza che trovi applicazione il principio di irrevocabilità della scelta previsto dall’art. 1492 c.c..

Nel caso concreto, il danno è stato correttamente individuato nella differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente (€ 184.250,00) e il valore effettivo dell’immobile tenuto conto dei gravi vizi costruttivi accertati, dell’assenza delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all’agibilità del complesso e della conseguente perdita di commerciabilità del bene.

In particolare, la CTU aveva accertato numerose criticità costruttive – tra cui problemi di impermeabilizzazione, deterioramento degli intonaci, difetti nei serramenti, irregolarità delle scale interne e carenze dei requisiti dimensionali di alcuni vani – nonché la mancanza delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione stipulata con il Comune, circostanza che aveva determinato l’annullamento delle certificazioni di abitabilità e agibilità.

Alla luce di tali elementi, i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente un deprezzamento commerciale dell’immobile pari al 35% del prezzo di acquisto, liquidando il danno in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il reale valore del bene, oltre rivalutazione monetaria e interessi quale debito di valore.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire all’acquirente una tutela piena ed effettiva rispetto ai pregiudizi derivanti dai vizi della cosa venduta, valorizzando l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto alle tradizionali azioni edilizie e confermando l’ampia utilizzabilità della consulenza tecnica percipiente nelle controversie caratterizzate da accertamenti di natura specialistica.

Conclusioni

Con l’Ordinanza n. 12966/2026 la Corte di Cassazione conferma un orientamento favorevole ad una tutela ampia dell’acquirente in presenza di vizi dell’immobile.

La pronuncia assume particolare rilievo sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.

Da un lato, viene ribadita l’autonomia dell’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c., che può estendersi a tutte le conseguenze dannose causalmente riconducibili ai vizi del bene, comprese la perdita di valore dell’immobile e la compromissione del suo utilizzo.

Dall’altro lato, la decisione conferma la piena utilizzabilità della consulenza tecnica “percipiente” quale strumento di accertamento dei fatti che richiedano specifiche competenze tecniche, purché la parte abbia previamente allegato i fatti costitutivi della propria domanda.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a garantire una tutela effettiva dell’acquirente nei casi di gravi difetti costruttivi o difformità urbanistiche incidenti sul valore economico e sulla concreta fruibilità del bene compravenduto.

L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER I VOLUMI “TECNICI”: DALL’IRRILEVANZA DELLA VOLUMETRIA TECNICA ALLA PIÙ COMPLETA TUTELA DEL PAESAGGIO.

In una recente Sentenza del Consiglio di Stato è stata affermata la possibile “sanatoria” paesaggistica dei volumi meramente tecnici, alla luce degli orientamenti ministeriali espressi con la Circolare n. 33 del 2009, ma la deroga alla generale non sanabilità di superfici utili o volumi nuovi è sottoposta a criteri di interpretazione restrittiva: pertanto, la qualificazione di un manufatto come “volume tecnico” richiede una dimostrazione rigorosa e puntuale circa l’effettiva sussistenza dei requisiti funzionali e strutturali che ne escludano l’autonomia e ne attestino tale natura.

Tale decisione, tuttavia, non risulta allineata alle più recenti indicazioni ministeriali in materia, le quali hanno accolto e fatto proprio un orientamento giurisprudenziale maggiormente restrittivo e tutelante del bene “paesaggio”.

Il caso.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla segnalazione di un privato effettuata ad un Comune, il quale aveva contestato la realizzazione di alcune volumetrie da parte del vicino su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza di titolo abilitativo e della prescritta autorizzazione della Soprintendenza.

A seguito di tale segnalazione, e dopo un’articolata e complicata sequenza di procedimenti ed atti amministrativi, il Comune ha definitivamente concesso il titolo in sanatoria in favore del soggetto responsabile dell’abuso, accertando anche la compatibilità paesaggistica dell’intervento in ragione del parere positivo della Soprintendenza formatosi per silenzio-assenso.

Avverso tale provvedimento, l’istante ha promosso ricorso innanzi al TAR contestando non solo la violazione delle norme del Testo Unico Edilizia ma anche delle disposizioni dettate in materia di tutela paesaggistica in quanto, pur ammettendone la formazione per silenzio, la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica era illegittima posto che gli interventi sanati non erano di lieve entità avendo determinato la creazione di una nuova ala del fabbricato; quindi, la compatibilità paesaggistica non poteva essere espressa per lavori che hanno determinato la creazione di nuovi volumi non autorizzati.

All’esito del giudizio, però, il TAR ha respinto il ricorso rilevando, con particolare riferimento alle censure riguardanti la violazione delle norme paesaggistiche, che l’oggetto della pratica edilizia in sanatoria riguardava la realizzazione di vani considerabili tecnici e, perciò, irrilevanti urbanisticamente ai fini del calcolo della volumetria. 

Il ricorrente, dunque, ha promosso il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, censurando la statuizione di primo grado e, tra le altre, formulando nuovamente la contestazione per la quale gli interventi “sanati” dal Comune avevano creato superfici e volumi aggiuntivi in violazione delle previsioni del D.Lgs. n. 42/2004.

La normativa di riferimento.

Prima di esaminare nel dettaglio la soluzione proposta dal Consiglio di Stato, si richiama la normativa relativa al caso di specie, dettata dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, che disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi edilizi realizzati in assenza della preventiva autorizzazione.

In particolare, per quanto d’interesse, la norma dispone che “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

  1. a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati […]”.

Tale disposizione, però, ha sempre posto delle problematiche applicative in ragione dell’esatta perimetrazione della nozione di “volumi”, che faceva riscontrare interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale a seconda dei diversi parametri urbanistico-edilizi locali, posto che questi ultimi qualificano in maniera differente i volumi tecnici scomputati dalla volumetria presa a riferimento nella “sanatoria” paesaggistica.

Con un intervento chiarificatore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Circolare n. 33/2009 è stata dettata la definizione, oltre che di “lavori” e “superfici utili”, di “volumi”, da intendersi come “qualsiasi manufatto costruito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”: così, la volumetria “tecnica” è stata considerata “sanabile” paesaggisticamente.

Sulla scorta delle coordinate interpretative ministeriali, dunque, la giurisprudenza amministrativa ha escluso il mero “volume tecnico” dal novero degli incrementi volumetrici automaticamente esclusi dall’accertamento di compatibilità paesaggistica, qualora realizzati in una zona vincolata.

Tale orientamento giurisprudenziale muove dall’assunto per cui il rinvio al concetto di volumetria, previsto dalla normativa paesaggistica, deve essere inteso come un rinvio al significato tecnico-giuridico che tale concetto assume in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) non specifica.

Pertanto, il concetto di “volume” non può essere interpretato in senso a-tecnico o eccedente il significato specialistico attribuito dalla disciplina urbanistica, per giungere alla conclusione di un’astratta preclusione normativa rispetto a una valutazione che, invece, deve essere espressa in funzione della natura dell’opera in rilievo caso per caso, in modo da porla in concreta ed effettiva relazione, ai fini del successivo giudizio di compatibilità paesaggistica, con il contesto del paesaggio tutelato[1].

In pratica, la disciplina paesaggistica non contempla la definizione e/o la qualificazione di volumi, che quindi devono essere necessariamente mutuate dalla disciplina urbanistica: quest’ultima non ricomprende nella volumetria rilevante i “vani tecnici” i quali, dunque, devono essere considerati irrilevanti anche in materia ambeintale-paesaggistica.

La Sentenza: Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. n. 633/2026.

Nell’esaminare la questione, Il Consiglio di Stato ha focalizzato la propria decisione sulla violazione dell’art. 167, comma 4, D.Lg.s n. 42/2004, e sull’assunto del Comune per il quale superfici e volumi aggiuntivi “tecnici” non ricadrebbero nell’ipotesi di divieto generale della richiamata disposizione del Codice dei beni culturali, la quale esclude la sanabilità delle superfici utili aggiuntive.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha confermato la sanabilità sul piano paesaggistico dei volumi meramente tecnici non previamente autorizzati, alla luce proprio dei rilievi formulati nella citata Circolare ministeriale n. 33 del 2009, in deroga al generale divieto posto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dunque, muovendo da tale presupposto, il Collegio ha sottolineato che tale eccezione, essendo diretta ad escludere l’applicazione della regola circa la non sanabilità di superfici utili e volumi aggiuntivi, deve essere sottoposta a criteri di stretta interpretazione, e necessita di una rigorosa dimostrazione circa la sussistenza effettiva dei requisiti affinché possa configurarsi un “vano tecnico”.

Nella fattispecie sottoposta al suo esame, tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che tale “rigorosa dimostrazione” non è stata fornita, posto che la natura “tecnica” dei volumi in contestazione è stata solo paventata dall’Amministrazione comunale in entrambi i gradi di giudizio, difettando la prova circa le caratteristiche e le funzionalità ricoperte dai vani, nonché la tipologia di impianti ivi ospitati.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto la censura diretta a rilevare “la illegittimità del parere paesaggistico, seppure acquisito mediante silenzio assenso, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali ossia a causa della realizzazione di diverse superfici e volumi che non sono altrimenti risultati qualificabili, in modo completo ed esauriente, alla stregua di “vani tecnici””.

In sostanza, dunque, la statuizione in parola non ha vagliato compiutamente la possibilità di ammettere la deroga al generale divieto di volumetria ulteriore per tali opere: anzi, la loro sanabilità è stata – quasi – pacificamente ammessa, in ossequio ai dettami forniti dal Ministero nel 2009, ed il Consiglio di Stato si è limitato a sottolineare che, per essere sanati, deve essere dimostrata la natura tecnica dei vani. 

Il nuovo orientamento giurisprudenziale e le più recenti indicazioni ministeriali: la Circolare n. 38/2023.

La Sentenza esaminata, tuttavia, sorprendentemente non ha tenuto conto dei nuovi indirizzi interpretativi in materia dettati dalla giurisprudenza amministrativa e fatti propri dal Ministero della Cultura, il quale ha ritenuto superate le considerazioni espresse nella precedente Circolare n. 33/2009 che mirava a sottrarre i volumi tecnici dal divieto di “sanatoria” paesaggistica in ragione del loro scarso impatto.

Invero, nel corso degli anni è maturato un diverso approccio rispetto alla valutazione dei volumi tecnici nell’ambito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, confluito in un orientamento giurisprudenziale divenuto poi prevalente: il divieto di incremento della volumetria esistente è riferito a qualsiasi nuovo volume, senza distinguere tra “volume tecnico” ed altro tipo di volume.

Fondamento di tale assunto è che le qualificazioni giuridiche rilevanti in ambito urbanistico-edilizio non possono essere automaticamente applicate ai casi in cui è necessario qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico: in materia urbanistica, infatti, i “volumi tecnici” sono esclusi dal calcolo della volumetria edificabile in ragione del bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio: l’esclusione, però, non può essere invocata per ampliare le eccezioni al divieto di “sanatoria” paesaggistica, per la quale assume preminenza la tutela dell’interesse alla percezione visiva dei volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso[2]. Il tenore letterale del citato art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, poi, consente l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo per i “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, e non è possibile ampliare la portata della norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie escluse letteralmente e senza alcuna distinzione: pertanto, anche i nuovi volumi (tecnici) interrati sono esclusi dall’accertamento di compatibilità paesaggistica[3].

L’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura, con parere n. 19133/2023 ripreso dalla Circolare n. 38/2023, ha accolto quest’ultimo orientamento ritenendolo “maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio”, e ribadendo che la “nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a) del Codice comprende qualsiasi volumetria, inclusi i volumi tecnici”.

L’Ufficio, ha anche rilevato che nel corso degli anni sono state introdotte normative che hanno escluso l’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi come, ad esempio, quelli indicati al punto A.31 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017 (ossia “le opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura,  superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”), per i quali è già stata compiuta a monte una valutazione di inidoneità ad incidere negativamente sul paesaggio, prescindendo dalla loro qualificazione o destinazione d’uso.

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero della Cultura, quindi, sono esclusi dall’accertamento di compatibilità paesaggistica tutti i volumi non autorizzati e realizzati in aree o presso immobili sottoposti al relativo vincolo, senza che assuma rilievo la loro destinazione d’uso, con l’unica eccezione costituita dalle opere per quali non è normativamente richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica, considerate già di scarso impatto ed escluse dall’ambito applicativo dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004.

[1] Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 2250/2020 e Sez. VI, Sent. n. 1945/2016.
[2] Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. nn. 40/2021 e 3026/2022; Sez. II, Sent. n. 1260/2025; Sez. III, Sent. n. 8308/2025.
[3] Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n. 8308/2025.

Cass., Sez. Unite, 25.09.2025 n. 26080. Affidamento incolpevole del privato e responsabilità della Pubblica Amministrazione: il riparto di giurisdizione.

Il tema della tutela dell’affidamento del privato nei confronti dell’azione amministrativa continua a rappresentare uno dei terreni più complessi ed al tempo stesso più affascinanti del diritto amministrativo contemporaneo. In esso si intrecciano questioni di grande rilievo sistematico: la qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, il rapporto tra potere amministrativo e principi civilistici di buona fede e correttezza, nonché il delicato problema del riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo.

La Sentenza delle Sezioni Unite in commento si inserisce in questo dibattito, affrontando il caso, ormai non infrequente nella prassi, del privato che abbia confidato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato dal Giudice Amministrativo.

La pronuncia assume particolare interesse perché consente di riflettere ancora una volta sulla natura della responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino e sui presupposti che consentono di configurare una tutela risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento incolpevole.

La vicenda

La vicenda trae origine dal rilascio, da parte di un Comune, di un permesso di costruire che autorizzava i ricorrenti alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato situato in zona agricola, con incremento del numero delle unità immobiliari rispetto al manufatto originario.

Tale titolo edilizio veniva successivamente annullato dal Consiglio di Stato, adito da un proprietario confinante, sul presupposto che le disposizioni del Piano Regolatore consentissero la realizzazione di una sola unità abitativa aggiuntiva, e non di tre come invece autorizzato dall’amministrazione comunale. 

I destinatari del provvedimento edilizio, ritenendo di aver confidato legittimamente nella validità del titolo rilasciato dall’Amministrazione, convenivano quindi il Comune dinanzi al Tribunale ordinario chiedendo il risarcimento dei danni subiti, sostenendo di aver assunto decisioni economiche rilevanti, tra cui l’acquisto dell’immobile e la pianificazione dell’intervento edilizio, proprio sulla base della convinzione, rivelatasi poi infondata, che l’Amministrazione, rilasciando il titolo edilizio, avesse correttamente interpretato la disciplina urbanistica applicabile.

Il Comune, costituendosi in giudizio, sollevava tuttavia un’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo in quanto inerente alla materia urbanistica ed edilizia, rientrante tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo.

La questione veniva quindi sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione mediante regolamento preventivo di giurisdizione.

La natura della responsabilità della Pubblica Amministrazione

Uno dei profili centrali affrontati dalla pronuncia riguarda la qualificazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione nei casi di lesione dell’affidamento del privato. La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha progressivamente elaborato una ricostruzione che riconduce tali ipotesi alla figura della responsabilità da contatto sociale qualificato, la quale consente di individuare una forma di responsabilità fondata sulla violazione di obblighi di comportamento che sorgono nell’ambito di relazioni giuridicamente qualificate, alla cui osservanza è tenuto qualsiasi consociato, inclusa la Pubblica Amministrazione.

Secondo tale impostazione, il rapporto che si instaura tra Amministrazione e privato nell’ambito di un procedimento amministrativo costituisce un contesto relazionale idoneo a generare specifici obblighi di comportamento.

Le Sezioni Unite osservano infatti che il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione può essere considerato un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., da cui derivano doveri reciproci di correttezza, protezione e informazione. In questa prospettiva, il danno lamentato dal privato non deriva direttamente dall’illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì dalla violazione del dovere di buona fede da parte dell’Amministrazione nel rapporto con il cittadino.

Nell’interpretazione dottrinale del diritto amministrativo il principio di affidamento costituisce una componente essenziale dello Stato di diritto, in quanto consente al cittadino di orientare le proprie scelte economiche e personali sulla base della prevedibilità dell’azione amministrativa. Invero, non si tratta, evidentemente, di obblighi di prestazione in senso stretto, ma di doveri di correttezza, protezione e informazione che trovano fondamento nei principi generali dell’ordinamento e, in particolare, nell’art.1 della L. n. 241/1990 e negli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c..

Quindi, come osservato da parte della dottrina, l’affidamento rappresenta uno strumento di riequilibrio del rapporto tra Amministrazione e cittadino, contribuendo a limitare il rischio che l’esercizio del potere pubblico si traduca in un’ingerenza arbitraria nella sfera giuridica dei privati. Il fulcro della responsabilità risiede dunque nella delusione dell’affidamento che il privato ha riposto nella coerenza e nell’affidabilità dell’azione amministrativa.

La decisione delle Sezioni Unite

Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite affrontano il nodo centrale della controversia, ossia l’individuazione del Giudice competente a conoscere della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.

Il Supremo Collegio osserva che, in linea generale, le azioni risarcitorie fondate sulla lesione dell’affidamento incolpevole sono riconducibili alla tutela di un diritto soggettivo e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario; la soluzione cambia quando la controversia si inserisce in una materia attribuita dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Nel caso di specie, la vicenda riguarda il rilascio di un permesso di costruire e si colloca dunque nell’ambito della materia dell’urbanistica e dell’edilizia, che l’art. 133 del Codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Le Sezioni Unite osservano che i comportamenti dell’Amministrazione che hanno generato l’affidamento del privato risultano connessi all’esercizio del potere amministrativo, poiché si collocano all’interno della relazione procedimentale che conduce all’adozione del provvedimento ampliativo; ne consegue che la relativa domanda risarcitoria deve essere proposta dinanzi al Giudice Amministrativo. Quindi, la Corte dichiara la giurisdizione esclusiva di quest’ultimo, disponendo che la causa venga riassunta dinanzi al TAR territorialmente competente.

Le Sezioni Unite affermano che: “… la buona fede che informa i rapporti tra PA e privato è, a un tempo, regola di condotta e metro di valutazione di comportamenti che, pur se non tipizzati dalla norma attributiva del potere, risultano espressione – diretta o indiretta – dell’esercizio del potere e possono dar luogo a responsabilità per i danni anche in presenza di un provvedimento negativo legittimo.”

In primo luogo, si conferma il progressivo ampliamento della rilevanza del principio di buona fede nell’ambito dell’azione amministrativa: il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino non può più essere letto esclusivamente in termini autoritativi, ma deve essere interpretato alla luce di un modello relazionale che valorizza i reciproci doveri di correttezza e lealtà.

In secondo luogo, nella decisione si ribadisce come il riparto di giurisdizione debba essere determinato non solo sulla base della natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere, ma anche alla luce della materia in cui la controversia si inserisce. Sotto questo profilo, la Sentenza contribuisce a chiarire che, nelle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, anche le azioni risarcitorie fondate sulla lesione dell’affidamento del privato devono essere devolute a tale Giudice. Si tratta di una soluzione che appare coerente con l’esigenza di concentrare davanti ad un unico Giudice le controversie che presentano un collegamento diretto con l’esercizio del potere amministrativo, evitando frammentazioni della tutela giurisdizionale.

Considerazioni conclusive

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite appare complessivamente coerente con l’esigenza di garantire una tutela effettiva dell’affidamento del privato senza alterare i criteri tradizionali di riparto della giurisdizione. Tuttavia, la pronuncia evidenzia ancora una volta la persistente difficoltà di individuare con chiarezza il confine tra responsabilità per lesione dell’interesse legittimo e responsabilità derivante dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e cittadino.

La costruzione della responsabilità da affidamento come fattispecie riconducibile al contatto sociale qualificato consente certamente di valorizzare la dimensione relazionale dell’azione amministrativa, ponendo in luce come l’attività della Pubblica Amministrazione possa incidere in modo significativo sulle scelte economiche dei privati anche al di là dell’adozione di provvedimenti formalmente illegittimi. Al tempo stesso, tuttavia, tale impostazione rischia di rendere meno netta la distinzione tra la sfera del diritto civile e quella del diritto amministrativo, soprattutto nei casi in cui il comportamento dell’Amministrazione si inserisca comunque nell’esercizio di un potere pubblico.

La decisione delle Sezioni Unite sembra muoversi proprio lungo questa linea di equilibrio: da un lato riconosce che l’affidamento incolpevole del privato costituisce una situazione giuridica autonoma, meritevole di tutela in sé; dall’altro lato ribadisce che, quando tale affidamento si forma nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi a materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, la relativa controversia non può che essere devoluta a quest’ultimo. In tal modo la Corte tenta di preservare la coerenza del sistema di riparto della giurisdizione, evitando che la qualificazione della responsabilità in termini civilistici determini una frammentazione delle tutele.

Un ulteriore profilo meritevole di attenzione riguarda il ruolo sempre più centrale assunto dal principio di buona fede nell’ambito dell’attività amministrativa. L’introduzione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 ha contribuito a rafforzare l’idea di un’Amministrazione non più esclusivamente autoritativa, ma chiamata ad agire secondo criteri di collaborazione e di lealtà nei confronti dei cittadini. In questa prospettiva, la tutela dell’affidamento del privato consente di garantire che l’esercizio del potere pubblico non si traduca in un fattore di imprevedibilità o di instabilità per le scelte economiche dei consociati.

La pronuncia si colloca dunque all’interno di un processo evolutivo che vede progressivamente affermarsi una concezione dell’azione amministrativa sempre più permeata dai principi generali dell’ordinamento e, in particolare, dai canoni di correttezza e buona fede. Si tratta di un percorso che, pur non privo di tensioni interpretative, sembra destinato a consolidarsi ulteriormente nella giurisprudenza futura, contribuendo a rafforzare la dimensione fiduciaria del rapporto tra amministrazione e cittadini.

Il diritto è un’arte

Questa settimana non commentiamo una sentenza, un nuovo orientamento giurisprudenziale o una norma nuova; tentiamo un confronto che sembra ardito: è possibile sostenere che il diritto sia una forma d’arte?

Quando parliamo di arte e immaginiamo un artista al lavoro, guardiamo, ascoltiamo, lo ammiriamo anche, e cerchiamo di comprendere quanto sia bravo e capace (suona bene? dipinge bene?). Anche nei confronti di un giurista ci si pone la stessa domanda: è tecnicamente preparato? 

Sicuramente noi avvocati lo facciamo quando valutiamo l’operato del giudice nel corso di un processo o dei colleghi durante una trattativa. Normalmente crediamo che sia bravo chi conosce gli strumenti del mestiere; in effetti, il giurista a seguito di lunghi studi dovrebbe conoscere le regole ed avere la capacità di applicarle. La scrittura, la professione, l’eloquio sono generalmente gli strumenti espressione della conoscenza e della preparazione tecnica del giurista. L’avvocato ed il giudice dovrebbero sapere quali istituti applicare, come applicarli e per, fare ciò, utilizzare perizia tecnica, metodo ed equilibrio. 

Tuttavia, nelle arti non sempre l’esasperata conoscenza della tecnica e degli strumenti porta alla realizzazione di cose belle. Al contrario, nella musica (e non solo) anche con pochi semplici accordi mal suonati sono state fatte bellissime canzoni che hanno avuto un impatto sociale importante e determinato rivoluzioni culturali (negli ultimi cinquant’anni i Clash in I fought the law…, i Sex Pistol…, i Joy Division…).

C’è però un’ulteriore domanda da porsi per poter paragonare il diritto ad un’arte: è possibile fare “cose belle” con il diritto? Esiste un concetto di bellezza, come nell’arte, applicabile al mondo del diritto? 

La bellezza potrebbe consistere nel risolvere un problema, nel creare qualcosa di nuovo o dare la possibilità che venga creato qualcosa, nell’aiutare persone in difficoltà, nell’incrementare le risorse del cliente, nel fare cultura e difendere principi. Il diritto può avere fini e potenzialità diversi, dipende dall’obiettivo che ci si pone.

La bellezza però può risiedere anche nel concetto di trasformazione: trasformazione sociale, culturale, dell’ambiente. D’altra parte, la creazione di un’opera d’arte è un percorso di trasformazione (la materia dei colori che diventano una immagine, la successione di tasti suonati sullo strumento che diventa una composizione).

Le trasformazioni sociali nei secoli hanno influito significativamente su tutte le arti ed anche, ovviamente, sugli ordinamenti giuridici, modificandone le regole sociali: la vocatio in ius, che duemila anni fa esisteva come gesto non privo di violenza (il creditore poteva trascinare anche fisicamente il debitore davanti al giureconsulto) oggi è diventato un (innocuo…) documento scritto; negli ultimi decenni si sta cercando di raggiugere la parità tra i sessi e le sessualità, tra persone di culture diverse attraverso la tutela dei migranti (secoli fa le popolazioni nomadi erano la regola, oggi ormai gli spostamenti tra paesi e continenti sono vissuti con estremo malessere: il povero che invade il “ricco”), e così via. 

Il mondo delle regole è sempre conseguenza di quello che succede nella società. La trasformazione, il cambiamento del sentire sociale muta le regole e gli istituti giuridici pur mantenendo un collegamento di fondo: la continua evoluzione verso un qualcosa di migliore.  

E così accade anche per le arti. Tutte hanno subito importanti trasformazioni a seguito di più o meno importanti cambiamenti sociali e culturali; ad esempio, solo nell’ultimo secolo: la pop art, risultato della rivoluzione culturale degli anni ’60, ha modificato il mondo delle arti visive, riunendo modalità espressive differenti, successivamente esplose con la digitalizzazione; la musica contemporanea (blues, jazz, e poi rock, ecc.) è purtroppo nata anche a seguito delle deportazioni dei neri come schiavi in nordamerica: lavorando, cantavano le melodie occidentali ed avendo difficoltà ad intonare le armonie in maggiore, che in genere risultavano calanti, hanno creato la famosa “blue note” (la terza minore sul corrispondente accordo di maggiore) che ha contribuito a rivoluzionare il mondo delle armonie rigide, e poi anche dei ritmi tradizionali. Oggi la musica è una fusione di sonorità, ritmi, atmosfere provenienti da culture di tutto il pianeta.

Dagli eventi, anche i peggiori, è possibile che nasca qualcosa di bello attraverso un’opera di trasformazione nella quale la partita delle emozioni ha un ruolo fondamentale. Ed anche il diritto è espressione dell’evoluzione delle società dell’uomo.

Dal continuo cambiamento delle arti, intese in senso stretto, è nato qualcosa di bello, di più profondo ed autentico perché connesso all’evoluzione umana; dunque, è possibile che vi sia bellezza anche nel diritto se lo si vede come trasformazione e mutamento delle regole per raggiungere un fine sempre più alto e nobile.  Il diritto può essere un’arte quando si creano regole nuove attraverso la combinazione di elementi mutevoli che derivano dalle culture, dalla storia e dai cambiamenti in genere. 

È vero che nel diritto serve la conoscenza inevitabile delle regole, ma se nell’effettuare una scelta si dà spazio anche a una componente emotiva allora può anch’esso essere un’arte, e fare la differenza, avendo un impatto più incisivo sulla società. La libertà di scelta che si può operare nel mondo del diritto è paragonabile alla libertà che ha un artista nell’individuare la materia prima per la creazione dell’opera: il pittore nello scegliere i colori ed il musicista nel mettere insieme le note. 

L’arte che può creare il giurista passa attraverso la manifestazione della libertà di scegliere approcci diversi per raggiungere il fine migliore possibile, attraverso la non scontata applicazione di regole ed istituti giuridici.

L’arte nel diritto risiede anche nella libertà di scegliere. Il che vuol dire applicare passione ed intelligenza emotiva per provare a raggiungere un risultato migliore, per risolvere un problema all’apparenza senza soluzione o, detto in “modo artistico”, per la creazione dell’opera più bella. 

Non è detto che un artista venga ricordato perché padroneggia in modo impeccabile la tecnica, ma piuttosto perché ha qualcosa di importante da dire, emozioni da trasmettere, amore da regalare. 

Non è detto che un giurista venga ricordato perché conosce perfettamente norme ed istituti, ma piuttosto perché combina elementi diversi con umiltà, sapienza e saggezza, con passione, con intelligenza che dà spazio all’emozione.

Il diritto però potrebbe essere un qualcosa di più di uno strumento per disciplinare un cambiamento o una trasformazione già avvenuti. Si pensi ad esempio alle arti legate al mondo della danza, l’hip-hop, o ancora alla musica, come il rap, che sono nate come protesta per reagire a situazioni sociali insostenibili.

Situazioni stagnanti hanno creato arte: il diritto come le altre arti potrebbe farsi portavoce del cambiamento per superare una situazione non più attuale o non più rispondente ai bisogni della società, senza dover aspettare l’intervento di un movimento o di una protesta. 

Anche il diritto potrebbe trainare il cambiamento, esserne il fulcro e non solo il frutto.

In altre parole, il diritto dovrebbe operare in modo autonomo: uno strumento con cui sentire la necessità di dettare nuove regole perché matrice di un movimento, di una denuncia sociale, e perché strumento in grado di governare il cambiamento attraverso l’utilizzo della tecnica che comunque, inevitabilmente, lo contraddistingue. 

È forse questa la vera forma d’arte del diritto?

L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NEI PROCEDIMENTI DI SANATORIA “ASIMMETRICA” TAR per la Sicilia – Catania, Sezione V, Sentenza n. 166/2026

Come noto, Il Decreto “Salva casa” ha ridefinito i confini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in relazione ai procedimenti di sanatoria cosiddetta “asimmetrica” o “semplificata”, superando gli automatismi che, per anni, hanno paralizzato le sanatorie in aree vincolate: infatti, l’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 ammette la sanabilità delle difformità “minori” realizzate su beni sottoposti a vincolo paesaggistico, anche in caso di creazione di nuove superfici o volumi utili.

La norma, tuttavia, ha posto sin da subito particolari problematiche, dato il mancato adeguamento della disciplina paesaggistica alle nuove previsioni edilizie.

In tal senso, dunque, è intervenuta di recente la Sezione distaccata di Catania del TAR per la Sicilia, la quale ha risolto in via interpretativa il coordinamento tra l’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e il citato art. art. 36 𝘣𝘪𝘴, in realtà ignorato dal Legislatore.

Il caso.

La vicenda giudiziaria trae origine dalle irregolarità edilizie, rispetto ai titoli originari, riscontrate da una società alberghiera presso un complesso immobiliare ricettivo, situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Volendo regolarizzare tali difformità, la società ha presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, proponendo altresì un piano di sistemazione della struttura mediante la demolizione delle opere non sanabili ed il ripristino o, comunque, la mitigazione di quelle regolarizzabili.

Tuttavia, in un atto interlocutorio, la Soprintendenza ha paventato la necessità di rimuovere tutte le opere abusive che risultavano già realizzate e ripristinare i volumi costruiti abusivamente; successivamente, ha adottato il provvedimento definitivo con il quale ha negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilevando il contrasto delle difformità per le quali era stata richiesta la sanatoria (consistenti in ampliamenti, modifiche dei prospetti e cambio di destinazione d’uso) rispetto ai criteri dettati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La normativa di riferimento.

Prima di esaminare nel dettaglio la soluzione proposta dal TAR per la Sicilia, si richiama la normativa di rilievo in relazione al caso di specie, dettata dagli artt. 36 bis, commi 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E. -Testo unico Edilizia) e 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.

In particolare, la disposizione del T.U.E. prevede che “1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.

  1. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4 bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

…

  1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione”.

La norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invece, disciplinando in materia di “Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria”, dispone che “4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

La Sentenza: TAR per la Sicilia – Catania, Sez. V, n. 166 del 20.01.2026.

Nell’esaminare la questione, evidenziando che la motivazione addotta dalla Soprintendenza, a sostegno del proprio diniego, non è coerente con il nuovo quadro normativo, il TAR ha ricordato preliminarmente che il citato art. 36 bis, comma 4, del T.U.E. consente la sanatoria per gli interventi abusivamente realizzati anche in caso di creazione di superfici utili o di volumi ovvero di aumento di quelli legittimamente realizzati, purché si tratti di interventi realizzati in parziale difformità dal Permesso di Costruire o dalla S.C.I.A., fermo restando il potere dell’Autorità paesaggistica di ritenere le opere compatibili con i valori paesaggistici.

Partendo da tale presupposto, dunque, il Collegio ha ritenuto non conforme a Legge la richiesta di preventivo ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione di tutti i volumi realizzati abusivamente, avanzata dalla Soprintendenza: invero, “tale preliminare attività non è più necessaria alla luce delle nuove disposizioni, che consentono di condizionare il rilascio del permesso in sanatoria alla rimozione delle sole opere che non possono essere sanate, in tal modo implicitamente ammettendo che il permesso possa essere rilasciato senza dover preventivamente rimuovere anche gli abusi sanabili”.

Inoltre, dal momento che non sussiste più una preclusione assoluta per l’accertamento di conformità in caso di aumento di superfici e di volumi utili nell’ambito della sanatoria “asimmetrica”, il TAR ha censurato il parere della Soprintendenza che si è limitata a richiamare la previsione preclusiva di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, laddove invece avrebbe dovuto esprimere una valutazione di merito circa la compatibilità paesaggistica delle opere abusive di cui è stato chiesto l’accertamento di conformità.

Sul punto, nella Sentenza viene sottolineato che la valutazione di incompatibilità paesaggistica non può essere espressa con formule stereotipate e di stile, non soddisfacendo così “lo standard motivazionale minimo di un parere paesaggistico negativo …, non spiegando efficacemente le ragioni per le quali le opere alterino o pregiudichino l’ambito tutelato”.

Nel caso di specie, infatti, il provvedimento era privo di qualsiasi riferimento al progetto di recupero/ripristino proposto dalla ricorrente, e tale circostanza denota, secondo il TAR, un’attività istruttoria del tutto carente da parte della Soprintendenza, la quale non aveva compiutamente esaminato quanto proposto dalla società.

Secondo il Collegio, invece, “la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere la propria valutazione, motivandola specificamente in relazione alla tipologia dei singoli abusi, alla loro collocazione, nonché alle opere di mitigazione proposte dalla ricorrente, avendo riguardo anche al contesto paesaggistico e agli edifici presenti nell’area.

Solo dando conto di tali elementi, le ragioni del ritenuto contrasto con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico possono essere comprese dal privato, il quale sarà in tal modo messo nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa …

10.3. Ne risulta altresì leso il principio del “dissenso costruttivo”, elaborato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ottica di una compiuta applicazione dell’onere motivazionale imposto dall’art. 3 della L. 241/1990, nonché del principio di leale collaborazione, la Soprintendenza è tenuta ad “esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» …”.

In tal modo, dunque, il TAR per la Sicilia ha risolto in via interpretativa il coordinamento tra l’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e l’art. art. 36 𝘣𝘪𝘴 del T.U.E., completamente ignorato dal Legislatore all’atto dell’adozione del c.d. Decreto “Salva casa”.

COORDINAMENTO E ARMONIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI E URBANISTICI: PROBLEMATICHE E CRITICITÀ APPLICATIVE. Il report del Convegno

Mercoledì 26 novembre 2025, presso la “Sala Grande” del Circolo dei Lettori di Torino, si è tenuto l’interessante convegno (in presenza ed in webinar) “Coordinamento e armonizzazione dei procedimenti ambientali e urbanistici: problematiche e criticità applicative”, organizzato dallo Studio Legale Dal Piaz e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Torino e la Fondazione per l’Architettura di Torino.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sulle criticità applicative legate ai procedimenti di valutazione ambientale.

Hanno introdotto i temi e condotto il convegno l’Avv. Dal Piaz e l’Ing. Sandrone (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e Coordinatore Rete Professioni Tecniche del Piemonte). 

VIA e VAS: la giurisprudenza e le esperienze applicative

L’Avv. Dal Piaz ha ripercorso le principali differenze tra la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Brevemente, la VIA è una procedura più “puntuale” legata alla singola opera da realizzare ed è un procedimento di valutazione ex ante. Tuttavia, non si tratta di un mero atto tecnico in quanto rientra nell’alveo degli atti di amministrazione: infatti, l’Amministrazione procedente effettua un bilanciamento tra opera da realizzare e sacrificio ambientale che ne deriva.  L’Avv. Dal Piaz ha poi analizzato casi trattati dallo Studio, tra cui la questione del Rigassificatore “Alto Tirreno”: la particolarità del caso concerneva l’utilizzo di una VIA Statale per grandi opere cd. “fast-track”, in cui è prevista un’istruttoria specifica e termini di conclusione del procedimento dimezzati. 

La VAS concerne, invece, la pianificazione e la programmazione ad un livello più generale, non legato al singolo progetto da realizzare: si tratta di un procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione urbanistica. Per fini esemplificativi l’Avv. Dal Piaz ha esposto un caso concernente la realizzazione di una pista ciclabile tra due nodi di interesse pubblico costituiti dal centro abitato di Racconigi e dal Centro Cicogne, lungo il muro di cinta del Castello. In quel caso la disquisizione concerneva la necessità di applicare sia la VAS che la VIA. In particolare, in un giudizio dinanzi al T.A.R. è stata contestata la carenza della verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRGC, nonostante la pista ciclabile fosse già prevista dal PRGC originario e la variante semplificata approvata dal Comune si limitasse a prevederne una lieve modifica localizzativa (art. 17 bis, comma 8, L.R. 56/1977): il Giudice Amministrativo ha accolto le ragioni del Comune, difeso dallo Studio. 

Il ruolo della Regione Piemonte

Le indicazioni fornite dalle Regioni in materia di procedimenti ambientali sono di fondamentale importanza sia per le altre Pubbliche Amministrazioni sia per gli operatori privati che devono interfacciarsi con tali procedure. 

Come ben illustrato dall’ Ing. Scifo (Dirigente Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte), la chiave risiede nella capacità di integrare tutte le autorizzazioni ambientali. 

L’art. 7 bis, comma 8, D.lgs. n. 152/2006 consente alle Regioni di disciplinare le modalità di coordinamento tra VAS, VIA, VINCA e AIA.  Inoltre, la L.R. n. 13/2023 all’art. 10 rafforza tale approccio prevedendo regole regionali per semplificazione, partecipazione e coordinamento procedurale. Anche la D.G.R. 2016 n. 25-2977 detta disposizioni per l’integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n. 56/1977. L’obiettivo è quello di garantire coerenza, trasparenza e semplificazione tra i procedimenti ambientali ed autorizzativi regionali/locali, riducendo tempi e sovrapposizioni e garantendo il non aggravio del procedimento. 

 I criteri principali individuati concernono: 

I)  l’unicità del periodo di pubblicazione ed il coordinamento delle fasi di consultazione pubblica; 

II) lo svolgimento parallelo delle istruttorie per comprimere i tempi e garantire coerenza;

III) l’integrazione documentale tra contenuti ambientali inclusi in SIA, Rapporto Ambientale o Studio Preliminare Ambientale; 

IV) procedimenti integrati per VAS, VER VIA e Varianti urbanistiche (art. 17 bis L.R. n. 56/1977) e integrazione tra PAUR, VAS e Varianti urbanistiche (art. 17 bis L.R. n. 56/77).  

L’Ing. Scifo si è poi soffermato sulla descrizione del Sistema informativo per la presentazione delle istanze di VIA online “SCRIVA VIA” (artt. 8 e 9 L.R. n. 13/2023 e D.G.R n. 15-8403 del 08.04.2023). IL portale è stato pensato per semplificare la presentazione delle istanze online e la pubblicazione delle informazioni, garantire maggior trasparenza e partecipazione procedimentale nonché maggior efficacia ed efficienza per le Amministrazioni competenti, per tutte le tipologie di VIA e VAS, e sarà implementato per la presentazione online delle osservazioni dei cittadini.

Le competenze della Città Metropolitana di Torino

Come ben illustrato dalla Dott.ssa D’Errico (esperto giuridico ambientale in ambito di procedimenti autorizzatori integrati e complessi del Nucleo VAS VIA Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino) le valutazioni ambientali sono uno strumento flessibile in continua evoluzione. Il mutare delle problematiche e delle tensioni sociali di un dato momento storico hanno cambiato l’impostazione normativa, per cui non si parla più di “valutazioni preventive” ma di “valutazioni integrate”. A tal fine è stato elaborato il Procedimento Ambientale Unico Regionale obbligatorio (PAUR) disciplinato all’art. 7 bis, comma 7, D.lgs. n. 152/2006 che si svolge con le modalità di cui all’art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006.

È interessante rilevare che la Regione Piemonte ha delegato a Città Metropolitana di Torino, con L.R. n. 12/2023, il compito di espletare il PAUR per quasi tutte le opere rilevanti per il territorio tra cui: discariche di rifiuti pericolosi e non, ponti e infrastrutture connesse, cave, impianti idroelettrici, impianti fotovoltaici, allevamenti di bestiame, ecc.. 

La Dott.ssa D’Errico ha poi illustrato le problematiche che derivano da tali integrazioni con le norme specialistiche di settore, allorquando sono coinvolte delle procedure urbanistiche speciali come, ad esempio, le previsioni per le attività estrattive con Piani sovraordinati o per l’installazione di pannelli fotovoltaici. 

E’ stato poi trattato il delicato tema delle “compensazioni ambientali” quali strumenti di integrazione, con obiettivi di sviluppo sostenibile volto a ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi. 

La Dott.ssa D’Errico ha quindi presentato l’Accordo quadro di collaborazione scientifica tra Città Metropolitana di Torino, Politenico di Torino, Università degli Studi di Torino e Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio su “Ricerche applicate sulle compensazioni ambientali nei processi di VIA e Vas nel territorio metropolitano di Torino”. L’obiettivo dell’accordo è quello di fornire un supporto al processo decisionale e progettuale nella selezione delle misure di compensazione o di mitigazione più idonee nonché per la stima dei costi per gli interventi compensativi.  Si tratta di fornire strumenti per la territorializzazione delle compensazioni favorendo l’intervento in aree degradate sensibili o di elevato valore ambientale da tutelare e potenziare. 

Nel PAUR Città Metropolitana di Torino controlla e definisce direttamente le compensazioni condizionando i propri atti; anche nella VAS, quando è soggetto competente, costruisce un proprio piano prevedendo l’applicazione di criteri compensativi.

Le criticità operative nella prospettiva degli operatori privati 

L’Ing. Sara Asunis e l’Ing. Renato Lacroce hanno poi affrontato l’argomento delle criticità operative dei procedimenti ambientali nella prospettiva degli operatori privati, rappresentando i principali problemi che le piccole e medie imprese devono affondare per adempiere alle prescrizioni di un procedimento ambientale, e sottolineando la carenza di un iter amministrativo codificato per gestire le prescrizioni delle “pre-istanza” (verifica di VIA ex art. 19 D.lgs. n. 152/2006). E’ seguito un interessante dibattito tra relatori e pubblico data l’attualità e la concretezza dei casi affrontati. 

Il convegno è stato molto interessante per la qualità delle relazioni e l’alto profilo dei relatori, ed anche per gli interventi del pubblico.

Prossimamente sarà pubblicata la registrazione video del convegno.

Lo Studio Legale Dal Piaz accoglie nuovi collaboratori nei team di amministrativo e civile ampliando l’offerta di servizi professionali: il diritto commerciale internazionale.

Lo Studio Legale Dal Piaz conferma la propria continua crescita con nuove collaborazioni ed offrendo nuovi servizi professionali alla clientela.

Il team di diritto amministrativo si è ulteriormente rinforzato accogliendo infatti l’Avv. Arianna Raimondetto ed i Dott.ri Giorgia Marino ed Eleonora Monti; quello di diritto civile l’Avv. Luisa Bergamino e la Dott. Benedetta Rizzo.

Inoltre, lo Studio d’ora in poi assiste la clientela imprenditoriale anche nelle operazioni commerciali internazionali.

Il diritto del commercio internazionale.

In un contesto economico sempre più globalizzato il diritto del commercio internazionale assume un ruolo strategico nella regolazione delle relazioni giuridiche tra operatori economici appartenenti ad ordinamenti differenti. La crescente propensione delle imprese verso l’internazionalizzazione – sia mediante l’instaurazione di rapporti contrattuali con controparti estere sia attraverso l’espansione diretta in mercati stranieri – impone una conoscenza approfondita delle norme applicabili, delle prassi locali e dei meccanismi di risoluzione delle controversie transnazionali.

Infatti, l’assenza di un’adeguata conoscenza delle normative internazionali, delle regole di conflitto e delle peculiarità giuridiche dei sistemi coinvolti può esporre l’impresa a rischi significativi quali l’invalidità o l’inefficacia del contratto e l’incertezza sull’autorità giudiziaria competente, ed a problemi in ordine alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, all’applicazione di una normativa straniera potenzialmente meno favorevole per l’esportatore nonché alla mancata tutela del credito. 

Quindi, l’assistenza legale qualificata in tale materia, che d’ora in avanti assicura lo Studio, garantisce la predisposizione di adeguate strategie operative per la clientela interessata, capaci di prevenire il contenzioso, tutelare gli interessi patrimoniali e favorire una gestione efficiente delle relazioni economiche transfrontaliere.

Stante la complessità della materia, lo Studio Legale Dal Piaz offre ai clienti una consulenza qualificata avvalendosi della professionalità dell’Avv. Bergamino, che ha completato la formazione conseguendo il Diploma di Alta Formazione in Diritto degli Affari e dei Contratti Internazionali presso l’Unione Internazionale degli Avvocati ed ha maturato una solida esperienza nei processi di internazionalizzazione delle imprese e nelle operazioni commerciali con l’estero, avendo collaborato con la Camera di Commercio Italiana a Nizza e con la Camera di Commercio Francese a Milano; attualmente è anche consulente presso la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

Dunque, l’offerta professionale dello Studio viene ulteriormente arricchita in materia di redazione della contrattualistica necessaria per l’export di beni e servizi, e quindi di contratti di vendita, distribuzione ed agenzia, nonché da una rete di rapporti professionali transazionali che consente di fornire servizi accessori di rilievo, quali la traduzione asseverata di documenti, la registrazione di marchi e brevetti ed il recupero del credito all’estero.

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